Caso scommesse: cosa rischiano i club e che strumenti hanno per rivalersi sui giocatori?
Scopriamo insieme cosa dicono il Codice di Giustizia Sportiva e l'accordo collettivo.
Il caso scommesse sta scuotendo il mondo del calcio, con alcuni giocatori che allo stato dei fatti risultano indagati per aver scommesso su piattaforme straniere.
Ma cosa prevede il Codice di Giustizia Sportiva? Cosa rischiano i club e in che modo possono rivalersi sui giocatori?
La problematica è regolata in due articoli: 24 e 30 del CGS. Entrambi meritano attenzione perché, a seconda dei fatti, la casistica potrebbe ricadere nell’uno o nell’altro articolo previsto dall’ordinamento sportivo.
A conferma di tutto questo, ecco le parole di Marco Di Lello, ex procuratore della Figc: “L’art. 24 richiama l’art. 8 della Giustizia Sportiva e parla di un’ampia gamma di possibili sanzioni: da un punto di penalizzazione fino alla revoca di un titolo. Il Codice prescinde da tutto, i club hanno una responsabilità oggettiva che deriva dalla condotta dei propri tesserati. In questi casi la responsabilità oggettiva è prevista anche delle norme internazionali. Se sussisterà l’illecito sportivo (art. 30, ndr), come sembra dai presupposti, il rischio esiste ed è concreto. Se la Juventus risulterà effettivamente a conoscenza del caso Fagioli, addirittura si andrebbe oltre il mero concetto di responsabilità oggettiva”.
L’osservatore distratto o i giuristi improvvisati grazie a Google (e su Twitter ce ne sono diversi) potrebbero pensare che la problematica riguardi unicamente l’articolo 24, ma non è così e in questo approfondimento verrà fatta chiarezza su questo aspetto che ha portato parecchie persone a sottovalutare il fenomeno in discussione.