Vincolo sul secondo anello: completamento o esecuzione dell'opera?
Analizziamo la normativa e l'opinione della giurisprudenza, anche alla luce dell'attività che dovrà svolgere il notaio.
Questo articolo è la naturale prosecuzione del precedente approfondimento sul tema “secondo anello” dello stadio di San Siro. Una premessa è d’obbligo: l’articolo è piuttosto lungo e affronta diverse sfaccettature della problematica in esame: storiografia, normativa, parere della Soprintendenza così come reso all’interno della Conferenza dei Servizi Preliminare, giurisprudenza TAR e prassi notarile.
Non è adatto ad un pubblico generalizzato, ma questa è una delle caratteristiche dei contenuti presenti in questa rubrica.
Buona lettura!
Nella precedente analisi è stato dimostrato, grazie al supporto di immagini e video di repertorio, che la costruzione del secondo anello di San Siro è stata avviata nel corso dell’estate del 1954. Sul sito “magliarossonera.it” è stato possibile individuare il racconto che ha portato all’approvazione e poi all’esecuzione dei lavori.

In questa rivista del 1956 notiamo come la conclusione dei lavori veniva fissata il 26 ottobre 1955. Tuttavia, come risulta dalle foto pubblicate, il secondo anello è stato iniziato ad essere utilizzato dalla fine del 1954 e al termine della stagione 1954/55, in particolare nei mesi di maggio e giugno 1955, le gradinate del secondo anello apparivano piene di persone.
La nozione di completamento dell’opera.
Secondo l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 42/2004, i beni culturali immobili sono "le cose immobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante". Nella definizione normativa di bene culturale non è esplicitamente richiesto che l'immobile sia completato, ma deve essere identificabile come opera con caratteristiche di valore culturale.
La Soprintendenza - sollecitata dai due club - si è già espressa due anni fa, affermando “l’impossibilità di negare la sussistenza di un interesse culturale semplice del secondo anello” al compimento del 70esimo anno della struttura. Lo snodo cruciale, in base alle contestazioni recentemente mosse dal Comitato Sì Meazza, è esattamente questo: in quale momento è possibile fissare il traguardo dei 70 anni? Fine 1954? Inizio 1955? Maggio o giugno 1955? Novembre 1955?
Art. 12. Verifica dell’interesse culturale
Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
Sui beni indicati dall’art. 10, comma 1, ossia i beni che appartengono al demanio pubblico, vige una presunzione di interesse culturale e sono sottoposti alle disposizioni di tutela fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica.
A partire dal momento in cui vige la presunzione di interesse culturale, quindi da quando sono trascorsi 70 anni, il presunto bene culturale è inalienabile, ossia non può essere venduto, fino a quando la procedura di verifica non si sia conclusa con esito negativo. Anche in tal caso la normativa è chiara, art. 54, comma 2, D. Lgs. 42/20041. C’è però un elemento non secondario (ne parlerò alla fine): la verifica deve essere chiesta dal proprietario del bene o va iniziata d’ufficio dall’organo competente.
In base alla citata normativa, la verifica dell’interesse culturale si applica a immobili di proprietà pubblica o assimilata, anche se non ultimati, purché siano stati eseguiti e presentino caratteristiche che ne giustifichino l'interesse culturale. La prassi amministrativa delle Soprintendenze tende a valutare l'interesse culturale sulla base del valore artistico o storico dell'opera, che può emergere anche in fasi intermedie della costruzione, se l'edificio è già riconoscibile nelle sue peculiarità.
Nella prassi, le Soprintendenze tendono a considerare la data di completamento o di collaudo dell'opera come punto di riferimento, ma in casi di edifici di particolare valore architettonico (es. opere di architetti celebri o dal grande impatto visivo, come San Siro), il termine può essere anticipato al momento in cui l'opera diventa riconoscibile come tale.
Per questi motivi, un edificio può essere considerato un "bene" tutelabile ai sensi del D.Lgs. 42/2004 anche se non completato, purché abbia assunto caratteristiche che ne evidenziano il valore culturale (artistico, storico, ecc.).
I tratti caratteristici del secondo anello di San Siro li abbiamo notati sopra: le rampe elicoidali che, come in un abbraccio, avvolgono lo stadio.
Dello stesso avviso anche la Soprintendenza, quando nell’agosto 2023 ha preannunciato l’apposizione del vincolo allo scoccare dei 70 anni (senza indicare date precise):
“Tenuto conto dei fatti sopra delineati, questo Ufficio, viste le ricerche bibliografiche effettuate ed eseguito ulteriore sopralluogo in data 12.06.2023, nell’accogliere la nota di richiesta del Comune di Milano, ritiene di potere comunicare, in via anticipata, l’impossibilità di negare la sussistenza di un interesse culturale semplice del secondo anello in vista della futura verifica, con le seguenti motivazioni:
Il secondo anello presenta una soluzione strutturale costituita da 132 portali che, coi relativi costoloni a sbalzo, costituisce l’ossatura che sostiene le gradinate, le scale, le rampe di accesso, i ripiani e le passerelle di servizio. Di particolare interesse è il disegno dei portali, che hanno la forma di due braccia tese in diagonale (l’una al di sopra delle gradinate del primo anello, l’altra al di fuori del vecchio muro perimetrale dello stesso), denominate nel gergo di cantiere, rispettivamente, “elefante” e “giraffa”. Nella struttura le scale hanno uno sbocco a “vomitorio”, una componente dello stadio classico. La rilevanza architettonica del secondo anello risiede nella capacità degli autori (Ing. Ferruccio Calzolari, Arch. Armando Ronca) di “tradurre i vincoli tecnici in espressività, e [lo stadio] aveva acquisito quell’aspetto fortemente caratterizzato dalle rampe avvolgenti la costruzione in fasce plastiche di aggetti e rientranze e in alternanze di chiari e di scuri. Le stesse [rampe] assumono un suggestivo significato simbolico, portando la folla, vera protagonista delle architetture degli stadi, fin sulle pareti e trasformano le ordinarie murature in luoghi vissuti di percorsi dinamici” [Selvafolta, O., San Siro: la “Città dello Sport”,, in Sermisoni, S. (a cura di), San Siro. Storia di uno stadio,, Electa, Milano 1989, p. 66].
Con la costruzione del secondo anello, per San Siro, finalmente, si completa l’immagine di vero e proprio stadio, che non aveva mai posseduto dalle origini (in rapporto a quelli contemporanei di Torino, Genova, Bologna e Firenze), forma che si era appena profilata soltanto con il primo ampliamento del 1937-39. E’ evidente, quindi, dalle immagini storiche, come lo stadio fosse organicamente compiuto con la costruzione del secondo anello ancora quasi totalmente visibile e fruibile sotto le sovrastrutture del terzo anello e della copertura.
“Per quanto premesso, questa Soprintendenza ritiene che, per il secondo anello, possano sussistere i requisiti di interesse culturale semplice necessari per una verifica positiva ai sensi degli artt. 10 e 12 del DLgs n. 42/2004 e successive modifiche”
Si tratta, quindi, di riavvolgere il nastro della memoria fino al 1955 e capire in quale momento il secondo anello era riconoscibile con tutte le sue caratteristiche peculiari.
Non avendo una macchina del tempo, l’unico modo in cui possiamo comprendere questo aspetto è utilizzare i documenti fotografici dell’epoca.
Dicembre 1954:
Aprile 1955:
Giugno 1955:
Nella partita di fine giugno 1955, disputata contro l’Honved (qui anche il video) possiamo vedere delle immagini interne dello stadio, con il secondo anello che sembra già realizzato quasi completamente nella sua interezza.
L’immagine in alto è datata 4 settembre 1955 e il secondo anello è già perfettamente riconoscibile anche dall’esterno, in questa inquadratura per la sua totalità.
Tuttavia, pur volendo ipotizzare alcune parti del secondo anello non ultimate e non ricomprese nell’inquadratura, appare verosimile ritenere che la maggior parte dell’esecuzione dell’opera fosse avvenuta già diversi mesi prima, con la conseguente percezione delle forme in maniera chiara e distinta.

Galleria di altre immagini illuminanti, gentilmente concesse dal Dott. Enrico Tosi, storiografo milanese, dove risulta con tutta evidenza l'utilizzo e il progressivo completamento del secondo anello da marzo 1955 fino a inizio settembre 1955. Cliccare su ciascuna foto per aprirla e ingrandirla:









Insomma, in base ai suindicati documenti storici, il valore culturale del secondo anello non è arrivato all’improvviso con la posa dell’ultima pietra alla fine dell’ottobre 1955; e non può essere arrivato nemmeno col freddo inchiostro di un documento urbanistico che certifica la data di fine lavori; al contrario, il valore estetico/culturale/sociale del secondo anello si è iniziato a formare quando i primi “elefanti e giraffe” (elementi architettonici del secondo anello) sono stati eretti attorno e sopra il primo anello. Ergo, dal momento in cui l’opera in commento è stata utilizzata dai tifosi, grazie alle rampe elicoidali che consentivano l’ascesa, quindi percepita nelle sue forme odierne e apprezzata socialmente.
Parliamo di tre elementi costituenti il vincolo semplice così come preannunciato dalla Soprintendenza nell’agosto del 2023:
le tribune del secondo anello, i cui primi spicchi, come risulta dalle foto storiche interne di San Siro, sono risalenti al 1954;
gli “elefanti e le giraffe”, elementi architettonici a sostegno del secondo anello, quindi necessari;
le iconiche rampe elicoidali, che servivano per l’ascesa al secondo anello: nel 1954/1955 non vi era altro modo per salire sulle nuove tribune. In buona sostanza, ogni volta che veniva eretto uno spicchio di secondo anello, sorretto dai costoloni (elefanti e giraffe), veniva realizzata una rampa elicoidale che serviva per l’ascesa in quel settore. E così via, una rampa dopo l’altra, fino al completamento dei lavori che, dalle foto di repertorio, sembra essere arrivato nel corso dell’estate del 1955.
E d’altra parte, nella relazione illustrativa dell’aggiornamento allo studio di fattibilità depositato il 30 ottobre 2020, a pagina 23, sono gli stessi club ad aver affermato che le rampe elicoidali servivano per l’ascesa al secondo anello:
Possiamo ritenere che - malgrado l’esecuzione parziale dell’opera, iniziata nel 1954 - nella mente dei tifosi dell’epoca non si fosse già delineata e impressa la sua forma definitiva? Possiamo ritenere che i tifosi abbiano iniziato ad apprezzare socialmente e culturalmente l’importanza del secondo anello soltanto quando è stato completato?
A mio avviso la risposta è negativa. L’identità e i tratti tipici del secondo anello, quelli che vediamo oggi, si sono formati ben prima della posa dell’ultima pietra. Cioè ben prima del 10 novembre 1955, data e mese indicati dal Comune di Milano e dall’Agenzia delle Entrate. A ben osservare, l’importanza culturale del secondo anello può essere valorizzata a partire dalla realizzazione della prima rampa elicoidale che consentiva l’ascesa nel primo spicchio di tribuna: quindi già dal 1954.

Il parere reso dalla Soprintendenza nel corso della Conferenza dei Servizi Preliminare.
In data odierna, 20 maggio 2025, sono state pubblicate le risultanze della Conferenza dei Servizi Preliminare, convocata dal Comune di Milano.
La Soprintendenza ha partecipato esprimendosi nei termini che seguono.
Dopo aver elencato gli atti attraverso i quali l’organo amministrativo si era già espresso sull’argomento, viene indicato da ultimo il parere sopra citato reso il 7 agosto 2023, attraverso il quale veniva dichiarata, in via anticipata, la futura sussistenza dell’interesse culturale semplice, in vista di futura verifica ex art. 12 del D.Lgs 42/2004, se compresenti entrambi i requisiti di legge (vetustà e proprietà pubblica).
A tal proposito, la Soprintendenza in data odierna afferma che “in merito alla questione del requisito di vetustà (70 anni dall'esecuzione) del secondo anello, al fine di stabilire da quando scatti la cosiddetta "tutela de iure" ai sensi degli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (DLgs n. 42/2004 e successive modifiche), si prende atto del fatto che il primo documento che attesti formalmente avvenuta ultimazione delle opere del contratto principale di realizzazione dello stesso secondo anello risulti essere il Verbale di constatazione di compimento dei lavori (collaudo provvisorio) datato 10 novembre 1955, allegato alla citata nota integrativa del Comune di Milano n. 177239 del 31 marzo 2025. Parrebbe ragionevole fare riferimento a questa data, per considerare avverato il requisito di vetustà, anche se poi l'ultimazione effettiva delle opere aggiuntive fu constatata con successivo verbale del 25 giugno 1956 ed il collaudo finale fu sottoscritto solo in data 26 maggio 1959.
E' documentato infatti che alcune partite di calcio furono comunque giocate ben prima del collaudo finale del secondo anello (maggio 1959) e financo prima del collaudo provvisorio (novembre 1955), con il secondo anello ancora in costruzione (almeno a partire dal 29 giugno 1955, con l'amichevole Milan - Honved). Sembrerebbe che, oltre agli spazi del primo anello, man mano che si completavano settori del secondo anello se ne consentisse l'uso anche prima del completamento delle opere e del conseguente collaudo provvisorio. Inoltre, la natura accessoria delle opere aggiuntive, realizzate dopo il suddetto collaudo provvisorio, sembrerebbe tale da non inficiare le principali caratteristiche compositive, strutturali e morfologiche del bene che, di fatto, risultava sostanzialmente realizzato a quella data (novembre 1955) e con una sua identità architettonica ormai riconoscibile".
Ciò detto, la Soprintendenza conclude affermando che:
nel caso in cui NON scattasse la tutela de iure di cui agli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs 42/2004 e successive modifiche), ovvero qualora lo stadio esistente venisse alienato ai privati prima del raggiungimento del requisito di vetustà (70 anni dall’esecuzione dell’opera) si ritiene ammissibile l’alternativa progettuale numero 3 presente nel DOCFAP (realizzazione nuovo stadio con mantenimento della porzione sud-est del secondo anello dell’attuale stadio) alle seguenti condizioni:


nel caso in cui SCATTASSE la tutela de iure di cui agli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs 42/2004 e successive modifiche), ovvero qualora lo stadio esistente NON venisse alienato ai privati prima del raggiungimento del requisito di vetustà (70 anni dall’esecuzione dell’opera) si ritiene ammissibile l’alternativa progettuale numero 2 presente nel DOCFAP (riqualificazione dello stadio esistente) alle seguenti condizioni:


Preso atto del parere della Soprintendenza, appare opportuno sottolineare come la stessa:
abbia ancorato il dies a quo, ossia il momento di decorrenza del vincolo, principalmente a un solo documento: il Verbale di constatazione di compimento dei lavori (collaudo provvisorio) datato 10 novembre 1955;
la stessa Soprintendenza, però, ammette che esistono documenti fotografici che dimostrano l’utilizzo di San Siro ben prima del collaudo finale e financo prima del collaudo provvisorio (10 novembre 1955);
tant’è che ammette che, a causa di questo, sembrerebbe che oltre agli spazi del primo anello, man mano che si completavano settori del secondo anello se ne consentisse l'uso anche prima del completamento delle opere e del conseguente collaudo provvisorio. L’ipotesi è espressa col condizionale benché i reperti fotografici siano inequivocabili;
la conclusione a cui giunge, infine, è ugualmente legata all’utilizzo del verbo condizionale: “Parrebbe ragionevole fare riferimento a questa data, ossia 10 novembre 2025” (data del verbale di constatazione di compimento dei lavori).
Insomma, la motivazione è tutt’altro che granitica, si basa principalmente su un solo documento e fa uso abbondante del verbo condizionale, il che dimostra una incertezza di base in riferimento al requisito di vetustà che non sgombera il campo dai dubbi.
Il parere della giurisprudenza amministrativa e il ruolo del notaio che deve rogitare.
Come affermato dal Consiglio Nazionale del Notariato (studio n. 5140 - “Ulteriori riflessioni sul codice dei beni culturali” - Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 2 luglio 2004), non è sempre agevole individuare l’età di un opera; la giurisprudenza ha precisato che, in sede di imposizione del vincolo di interesse culturale, l’amministrazione non solo deve accertare la data di esecuzione dell’opera, ma ha altresì l’obbligo di fornire la prova che un determinato immobile abbia più di settant’anni.
Il Consiglio di Stato, 12 ottobre 1982, n. 483, in Cons. St., 1982, I, 1266, nello statuire sul precedente vincolo di durata cinquantennale (oggi aumentato a 70 anni), ha rilevato che “è illegittimo il decreto di vincolo di un’opera d’arte, allorché il provvedimento si limiti genericamente ad affermare la posteriorità dell’opera ad una certa data, mentre, invece, in base all’art. 1 ultimo comma l. 1° giugno 1939, n. 1089 – il quale consente l’adozione del vincolo solo dopo cinquant’anni dall’esecuzione dell’opera - , la data di esecuzione del bene di interesse storico ed artistico è un elemento di fatto che l’amministrazione deve non solo individuare, ma di cui deve dettagliatamente dar conto nel provvedimento di vincolo”.
Com’è possibile leggere, ai fini di tale accertamento, la giurisprudenza ha precisato che i settant’anni debbano essere calcolati dal momento della esecuzione dell’opera e non, invece, dalla data del progetto o del titolo abilitativo alla costruzione.
L’applicazione della disciplina del codice dei beni culturali presuppone, infatti, l’esistenza del bene e prescinde dalla sola esistenza di un progetto e del relativo titolo abilitativo, in quanto il progetto potrebbe rimanere incompiuto oppure essere realizzato dopo molti anni.
A questo proposito, è significativa la sentenza del T.A.R. Abruzzo, 28 marzo 1985, n. 143, in Foro amm., 1985, II, 2030, secondo la quale “poiché oggetto del vincolo è l’opera finita (nel 1938) nella sua consistenza architettonica (res aedificata), e non il relativo progetto del 1929, assume primaria importanza la prodotta “esenzione venticinquennale” scaduta nel 1963, da cui è facile risalire alla sua decorrenza ad opera finita (fatto incontestabile perché frutto di accertamento di altra amministrazione pubblica in epoca non sospetta, e non contestato dalla difesa erariale), e, al contrario, non assume alcun rilievo che, dagli archivi storici del comune di Pescara, risulti che il progetto fosse datato 1929: i progetti possono essere realizzati anche molti anni dopo, come è stato nella specie, come possono anche non avere mai alcuna concreta attuazione in edifici o opere, che pertanto non diverranno mai possibile oggetto di vincolo”.
La citata giurisprudenza abruzzese fa riferimento alla vecchia legge Bottai del 1939, e menzionava un immobile privo di caratteristiche artistiche degne di nota (come invece è stato considerato il secondo anello di San Siro), pertanto non è importante soffermarsi sul termine “finito”, che può valere per un qualsiasi edificio, quanto sugli altri spunti della decisione.
Art. 1, Legge 1 Giugno 1939, n. 1089: “Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni”. Anche la previgente legislazione parlava di esecuzione e non di completamento dell’opera.
La risalente decisione del tribunale amministrativo parla di opera eseguita nella sua consistenza architettonica e, come detto più sopra, il secondo anello può considerarsi eseguito nella sua consistenza architettonica ben prima dell’ottobre 1955. Dalle foto storiche in cui notiamo gli spalti del secondo anello, la res aedificata si può datare ben prima dell’estate del 1955.
"Res aedificata": è l'immobile costruito, che deve rispettare i permessi edilizi e le normative urbanistiche, verificando la corrispondenza con i titoli abilitativi come licenze o permessi di costruire. Per edifici pre-1967, la legittimità può derivare da documenti storici. Possiamo ritenere che i primi spicchi di secondo anello corrispondessero alla “res aedificata” secondo il cronoprogramma dell’epoca.
"Consistenza architettonica": indica se l'immobile, dentro e fuori, corrisponde al progetto autorizzato depositato al Comune, includendo modifiche interne ed esterne. Anche in tal caso si può desumere che i primi spicchi di secondo anello avessero corrispondenza col progetto di ampliamento depositato in Comune.
A queste caratteristiche bisogna aggiungere l’iconocità e le forme del secondo anello, che lo rendono distinguibile da ogni altra opera nelle immediate vicinanze.
La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha pacificamente sostenuto che la dichiarazione d'interesse culturale è connotata da discrezionalità tecnica, perché implica l'applicazione di cognizioni tecnico-specialistiche proprie dei settori scientifici disciplinari della storia, dell'arte e dell'architettura, ed è sindacabile solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tali da far emergere l'inattendibilità del giudizio, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, il quale impedisce al giudice di sostituire la propria valutazione opinabile a quella dell'amministrazione (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2022, n. 497 e precedenti ivi richiamati). La valutazione dell'interesse culturale presenta, quindi, una particolare configurazione legata alla peculiarità del potere attribuito all'amministrazione nelle materie in questione, nel cui esercizio occorre tener conto non soltanto dei vari interessi, pubblici e privati, che possono venire in rilievo nella valutazione, ma altresì di una serie di profili tecnici - cd. fatti complessi - relativi agli aspetti storici ed architettonici del bene. Ne consegue che la logica conseguenza è che, in presenza di valutazioni di interesse storico-artistico fondate su una pluralità di indici rivelatori, non è sufficiente che alcuni soltanto di essi palesino aspetti di particolare opinabilità per infirmare nel complesso la validità delle conclusioni raggiunte, ma è necessario che la sommatoria delle lacune individuate risulti di tale pregnanza da compromettere nel suo complesso l'attendibilità del giudizio espresso dall'organo competente (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 13 febbraio 2023, n. 5).
Tuttavia, bisogna fare attenzione a un particolare: come detto sopra, secondo il codice dei beni culturali, la VIC menzionata ha valore solo sui beni pubblici statali.
Art. 12. Verifica dell’interesse culturale 1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
Art. 10. Beni culturali 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
Cosa vuol dire questo? Che se nel frattempo il bene immobile venisse alienato e quindi diventasse proprietà privata... sulla base di una interpretazione formale, la Soprintendenza non sarebbe più tenuta a esprimersi sul vincolo culturale. Se quindi entro luglio avverrà la compravendita, e nel frattempo la Soprintendenza non si sarà espressa sulla data del vincolo... il 10 novembre non accadrà niente perché non ci sarà più nulla da tutelare.
Ma davvero in quel caso non ci sarebbe più nulla da fare? Realmente basterebbe una vendita anticipata in fretta e furia per sfuggire alla ghigliottina del vincolo culturale? Assolutamente NO, al contrario di quanto si pensava inizialmente. E ce lo chiarisce lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato citato in precedenza, che illustra anche questa eventualità e individua la soluzione.
Nel caso in cui il notaio sia incaricato di redigere un atto traslativo di bene appartenente ad enti pubblici territoriali ed a persone giuridiche senza scopo di lucro, non ancora sottoposto a verifica, è importante stabilire l’età del bene. L’art. 12, primo comma, infatti, prevede che, in assenza di verifica, la disciplina del codice dei beni culturali debba essere applicata in ogni caso, a meno che la cosa non abbia meno di settant’anni.
A tal fine, come afferma il Notariato, è opportuno osservare che non esiste un sistema di certificazione dell’età di un edificio. Poiché il termine di settant’anni decorre dal momento in cui questo è venuto ad esistenza, non è sempre possibile utilizzare, come parametri di riferimento, né il progetto, né i titoli abilitativi alla costruzione, quali la licenza, la concessione edilizia, il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività (titoli che, nel caso del secondo anello di San Siro, in base a informazioni apprese online, dovrebbero essere arrivati nell’estate del 1954, data di inizio lavori; e quindi 71 anni fa).
Ovviamente, qualora il titolo abilitativo abbia meno di settant’anni, si può desumere che l’edificio stesso sia venuto ad esistenza da meno di settant’anni e, pertanto, il bene in oggetto non rientra nell’ambito di applicazione del codice dei beni culturali. Diversamente, come già osservato, è possibile che un progetto possa rimanere incompiuto oppure essere realizzato dopo molti anni.
In quest’ultimo caso, sarebbe utile disporre di un sistema alternativo al titolo abilitativo, che consenta di accertare se l’edificio abbia meno di settant’anni, affinché esso possa essere liberamente alienato.
A tal fine, non è decisiva l’eventuale data del rilascio del certificato di agibilità, in quanto può accadere che l’agibilità venga concessa dopo diverso tempo dalla venuta ad esistenza del bene. Diversamente, se l’agibilità è stata richiesta da più di settant’anni, si presume che a quella data l’edificio fosse già stato costruito.
Nel nostro ordinamento l’agibilità è stata introdotta col regio decreto 1265/1934 (valido fino al 1967) con finalità principalmente sanitaria, e non edilizia. Per quest’ultimo scopo sopperivano le autorizzazioni comunali.
Nel caso di specie, dato che i primi tifosi sono saliti sulle prime tribune del secondo anello fin dal 1954, e dato che già all’epoca nessuno poteva utilizzare un bene immobile senza agibilità e/o autorizzazione comunale, è evidente come la maggior parte degli spicchi di secondo anello debbano aver ricevuto l’agibilità e/o l’autorizzazione da più di 70 anni rispetto alla data odierna.
Infatti, tra maggio e giugno del 1955 abbiamo visto i nuovi spalti pieni nelle partite contro la Juve e l’Honved. Fino ad allora, ossia a partire da fine 1954 e fino al maggio/giugno 1955, in base alle foto storiche reperite online, aventi data certa perché legate ad eventi sportivi realmente accaduti, è verosimile desumere che il secondo anello fosse stato eseguito uno spicchio alla volta, quindi reso accessibile una rampa elicoidale alla volta, e di conseguenza reso agibile un pezzo alla volta, con autorizzazioni comunali che probabilmente si sono succedute una dopo l’altra, per consentire ai tifosi di riempire gradualmente le nuove tribune. Fino al suo completamento (con tutti gli spicchi e le rampe elicoidali) che fonti giornalistiche dell’epoca indicano ad inizio settembre 1955. Tra maggio/giugno e settembre intercorre un lasso di tempo così breve che è inverosimile ritenere che l’opera che vediamo nei mesi di maggio/giugno fosse diversa rispetto a quella del 4 settembre. Cioè questa in basso:
Questo è il parere di chi scrive, che si basa sulle norme nonché su tutti i dati storici e fotografici raccolti online e sui ricordi di chi in quegli anni saliva sul secondo anello di San Siro e lo ha visto nascere un pezzo dopo l’altro. Tutto coincide con la suindicata ricostruzione storica.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, inoltre, aggiunge che si potrebbe ipotizzare la possibilità, per il notaio, di fare ricorso ad una dichiarazione, con la quale la parte attesti l’età dell’immobile. Appare, tuttavia, preferibile escludere questa soluzione, sulla base di un duplice ordine di considerazioni.
In primo luogo, l’età di un edificio è un elemento di fatto che normalmente esula dalla sfera di diretta cognizione del dichiarante. A meno che l’alienante non sia lo stesso costruttore, difficilmente egli potrà essere in condizione di conoscere il momento esatto della realizzazione dell’opera.
In secondo luogo, anche qualora l’alienante sia il costruttore stesso, è dubbia la possibilità che il notaio possa fare affidamento sulla dichiarazione di parte. Diversamente da quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, circa l’ammissibilità delle dichiarazioni ante 1° settembre 1967, manca un’esplicita previsione di legge in tal senso.
Pertanto, secondo il Consiglio Nazionale del Notariato qualora non esistano prove documentali dalle quali risulti che un edificio abbia meno di settant’anni, appare opportuno ritenere che l’immobile sia assoggettato alla disciplina dei beni culturali, e, quindi, nel caso di specie riguardante San Siro, qualora manchino le certezze di cui sopra, il notaio potrà rogitare ma avvertendo le parti che il loro accordo sarà sottoposto a condizione risolutiva o sospensiva fino a quando non sia stata fatta chiarezza da parte della Soprintendenza.
A confermarlo è un altro contributo notarile, quello della Fondazione Italiana del Notariato (“La proprietà culturale” di Giuseppe Morbidelli - Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università di Roma “La Sapienza” Presidente Fondazione Cesifin Alberto Predieri).
I beni culturali ope legis salvo conferma in via amministrativa
Sono beni culturali ope legis, ma in attesa di eventuale consolidamento (ovvero sotto condizione) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico che appartengono allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico o a persone giuridiche private senza fine di lucro (art. 10, comma 1), con la precisazione che deve trattarsi (v. art. 10, comma 5) né di opere di autore vivente né di opere la cui esecuzione, se bene immobile, risalga a meno di settanta anni e, se bene mobile, a meno di cinquanta anni.
Tale stato di anzianità, secondo la Fondazione del Notariato, è verificabile attraverso sicuri e plurimi elementi probatori quali il rilascio della licenza edilizia, il certificato di abitabilità, l’accatastamento, l’allacciamento a pubblici servizi, o anche contratti aventi ad oggetto l’edificio o parte di esso, accertamenti tributari o amministrativi, provvedimenti amministrativi di vario genere riguardanti l’edificio (o attività ivi svolte), documenti dell’ente proprietario (quali relazioni, bilanci, delibere). Inoltre in caso di assenza di tali documenti, si potrà ricorrere a perizie che potranno agevolmente, accertare sulla base di indagini sui materiali, l’età dell’edificio.
Ove non ricorrano tali presupposti di esenzione, e ricorrano i soli requisiti soggettivi sopra ricordati (proprietà dello Stato e tipologia del bene), si ha la qualità di bene culturale senza necessità di un previo accertamento amministrativo. Ciò si ricava di tutta evidenza dall’art. 12, comma 1 del Codice.
In sostanza, la legge introduce una vera e propria “presunzione di culturalità” di tutte le cose di proprietà di soggetti pubblici o di enti non lucrativi che non ricadono nelle fasce di esenzione di cui all’art. 10, comma 52. Tale qualità non è però definitivamente acquisita, dato che la legge prevede un’espressa procedura di conferma. Per chiarire meglio, valga ricordare che nel regime previgente era previsto che i rappresentanti degli enti pubblici (e assimilati) predisponessero un elenco descrittivo dei beni culturali di loro proprietà, elenco da aggiornare via via. Tuttavia, stante la previsione dell’art. 4, comma 3, L. 1089/1939 (e anche dall’art. 5, D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, T.U. Beni culturali ed ambientali, anch’esso abrogato dal Codice) l’inserimento negli elenchi non aveva valore costitutivo ma meramente dichiarativo: in tal senso la giurisprudenza era consolidata.
Il Codice invece prevede, sia per evitare situazioni di incertezza che in passato erano diffuse, sia per ragioni di esaustività di catalogazione, che la sottoposizione a tutela di tutti i beni individuati attraverso il combinato disposto dai commi 1 e 5 dell’art. 10 abbia carattere provvisorio, e ciò in attesa di una verifica ad hoc da svolgersi da parte della Amministrazione dei beni culturali: v. in tal senso art. 12, comma 1.
Di rimando la natura di bene culturale si consolida definitivamente, per i beni di proprietà di taluni enti, a seguito della verifica ex art.12, comma 2, che opera da condizione risolutiva (se negativa) o da conferma (se positiva). Cosicché l’assoggettamento a tutela delle cose di proprietà pubblica, in base ad una presunzione juris tantum della qualità culturale, non opera a tempo indeterminato, ma assume la funzione di misura cautelare a carattere provvisorio, ancorata a requisiti oggettivi e destinata a venir meno con la conclusione del procedimento di verifica. Ad esito del quale i beni culturali ope legis (per via di presunzione) diventano beni culturali per dichiarazione amministrativa (espressa appunto tramite la verifica di “culturalità”).
Nel caso di specie, la compravendita di San Siro potrebbe essere legata ad una condizione, ossia ad un evento futuro e incerto (la verifica della Soprintendenza) che dovrebbe verificare la presenza o meno dell’interesse culturale al momento del trasferimento immobiliare. Se l’accertamento avesse esito positivo, il contratto si intenderebbe risolto (condizione risolutiva) o inefficace (condizione sospensiva). In caso di accertamento negativo, il contratto resterebbe valido ed efficace.
Questa soluzione viene ribadita una seconda volta dalla Fondazione Italiana del Notariato all’interno del medesimo studio.
Il trasferimento dei beni immobili ancora da “verificare” ex art. 12 del Codice
Si è posto il problema se i beni immobili, in attesa della verifica, debbano essere ritenuti del tutto incommerciabili, oppure se essi, pur essendo commerciabili, debbano essere soltanto assoggettati all`identica disciplina prevista per i beni dichiarati espressamente culturali (autorizzazione, denuncia, prelazione etc.).
Per taluni sussiste contrarietà tra l’art. 54, secondo comma e l’art. 12, primo comma. Il primo dispone testualmente: «sono inalienabili [...] le cose immobili fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall’art. 12». Il secondo articolo dispone testualmente: «le cose immobili [...] sono sottoposte alle disposizioni della presente legge fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2». In realtà il problema è più di forma che di sostanza. L’art. 54 rinvia alla procedura di verifica, la quale, se positiva, può condurre nel contempo alla autorizzazione alla vendita, mentre se negativa, nulla quaestio. In altre parole i beni sono comunque commerciabili previa autorizzazione che, nel contempo, costringe la pubblica amministrazione a valutare in contestualità se il bene è culturale o meno (cioè alla verifica).
Considerazioni conclusive
Grazie a questo approfondimento - l’unico sul web che analizza la problematica in modo analitico e documentale - abbiamo compreso le peculiarità riguardanti la commerciabilità dei beni pubblici in una posizione “border line”, ossia quegli immobili sui quali vi è incertezza circa il dies a quo (momento di decorrenza) del vincolo culturale. Infatti, ai requisiti soggettivi e oggettivi va affiancata una datazione che secondo la giurisprudenza amministrativa deve essere molto rigorosa e deve tradursi in un elemento di fatto che l’amministrazione deve non solo individuare, ma di cui deve dettagliatamente dar conto nel provvedimento di vincolo (o di “svincolo”, se la vetustà viene negata) tramite inconfutabili e solidi elementi probatori.
Tutto ciò al momento non sembra sia ancora avvenuto perché il parere anticipatorio reso dalla Soprintendenza, come confermato dal TAR (sentenza 7 maggio 2024, n. 1373) nell’ultima vertenza persa dal Comune, si è basato su una "istruttoria del tutto limitata, di natura documentale (la Soprintendenza ha detto di aver svolto semplici ricerche bibliografiche), accompagnata da un solo sopralluogo". Mentre l’ultimo parere reso all’interno della Conferenza dei Servizi, si è basato sul “Verbale di constatazione di compimento dei lavori (collaudo provvisorio) datato 10 novembre 1955, primo documento che attesta il completamento dell’opera”. L’incertezza la riscontriamo proprio in quel “parrebbe ragionevole” scritto dalla Soprintendenza.
Ma quali sarebbero essere questi ulteriori elementi che potrebbero aiutare nella datazione del vincolo culturale, grazie ai quali si supererebbe la soglia della “ragionevole parvenza” e si travalicherebbe nella “ragionevole certezza”? Più di uno, l’abbiamo letto prima:
Titoli abilitativi alla costruzione (es. licenza, la concessione edilizia, il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività). Questi documenti dovrebbero tutti essere datati 1954.
Certificati di agibilità e/o autorizzazioni comunali fin dal momento in cui sono stati utilizzati pubblicamente i primi spicchi di secondo anello. Qusti documenti dovrebbero essere datati da fine 1954 fino al mese di ottobre 1955;
Fotografie storiche che mostrano l’evoluzione dei lavori, l’utilizzo progressivo del secondo anello e la conformità dell’opera col progetto depositato in comune;
Numero degli spettatori nel secondo anello nel corso delle stagioni 1954/1955 e 1955/1956;
Perizia giurata di un tecnico incaricato;
La combinazione di tutti questi elementi probatori consentirà una datazione ponderata e rispettosa della legge.
In altri termini, la vetustà del bene immobile deve essere rilevata in termini molto rigorosi e approfonditi, proprio per evitare compravendite illegittime; ma soprattutto una vendita realizzata pochi mesi prima dell’asserita datazione del vincolo culturale non è sufficiente a bonificare l’operazione. A tal riguardo le parti, seguendo i prudenti suggerimenti della prassi notarile, anche per evitare possibili cause di nullità, potrebbero scegliere di concludere il trasferimento nella forma prevista dall’art. 1353 c.c., ossia un contratto condizionale subordinato ad un nuovo e più approfondito procedimento di verifica di cui all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.
Chiaramente, come prevedibile, il parere definitivo della Soprintendenza (quello reso nella Conferenza dei Servizi o il prossimo, semmai ce ne sarà uno) scontenterà certamente qualcuno: se positivo (conferma dell’interesse culturale, quindi vetustà settantennale già presente al momento della compravendita) scontenterà la Giunta del Comune di Milano e i due club, che potrebbero impugnare quel provvedimento che causerà la inefficacia o la risoluzione del contratto. Viceversa, se il parere sarà negativo (assenza dell’interesse culturale, quindi vetustà settantennale non presente al momento della compravendita) scontenterà chi non vuole che San Siro venga demolito.
In entrambi i casi3, cari lettori di Redblack Insights, è assai probabile che il parere della Soprintendenza verrà impugnato davanti al TAR.
Insomma, rebus sic stantibus, la compravendita - se le parti decideranno di andare fino in fondo - non sarà l’ultimo atto formale di questa entusiasmante battaglia legale (“entusiasmante” per chi apprezza il diritto).
L’ultima parola ce l’avranno i magistrati del TAR che dovranno assumersi la responsabilità di scrivere o meno l’epitaffio sulla lapide di San Siro.
Art. 54, Comma 2: “Sono altresì inalienabili: a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6”
“Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni”.
i rischi connessi alla datazione del vincolo non sarebbero mai scattati se Giunta Comunale e clubs avessero deciso di acquistare lo stadio già diversi anni fa. Infatti, la legge stadi che si sta utilizzando è stata introdotta nel 2021. E allora perché nessuno ci ha pensato prima? Per quale motivo ci si è dovuti ridurre all’ultimo momento? Domanda da rivolgere agli attori protagonisti.












